La Corte EDU sulla violazione degli obblighi positivi dello Stato in un caso di violenza domestica (CEDU, sez. II, sent. del 17 ottobre 2023 ric. n. 55351/17)

Il presente caso riguarda la presunta incapacità delle autorità moldave di garantire una protezione
effettiva alla ricorrente vittima di violenza domestica da parte del coniuge, il quale oltre ad averle
inflitto maltrattamenti, psicologici e fisici, ha impedito alla stessa di avere un normale rapporto con
i propri figli. La ricorrente ha lamentato, in primis, la violazione dell’art. 3 della Convenzione e, a
tal riguardo, la Corte ha ribadito che oltre alle lesioni fisiche, l’impatto psicologico costituisce un
aspetto importante della violenza domestica, fenomeno che non è limitato al solo maltrattamento
fisico in sé ma comprende tra gli altri aspetti, la violenza psicologica e lo stalking. Sicché, nel
valutare il caso di specie, essa ha ritenuto che il maltrattamento subito dalla ricorrente fosse
sufficientemente serio da raggiungere il livello di gravità richiesto dalla suddetta disposizione e
tale da investire la responsabilità dello Stato convenuto.
Più in particolare, come ha specificato la Corte, le autorità moldave sono venute meno al loro
dovere di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio di violenza che la ricorrente
aveva più volte denunciato come dell’obbligo di svolgere indagini efficaci sugli atti di violenza
perpetrati. Sulla base di simili circostanze, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto violato l’art. 3
della Convenzione sia nel suo aspetto sostanziale sia procedurale. Parimenti violato, per la Corte, è
l’art. 8 per l’assenza di misure tempestive finalizzate ad agevolare la continuazione del rapporto
genitoriale della ricorrente con i propri figli. Ulteriormente violato è l’art. 14 della Convenzione,
poiché le autorità moldave non solo hanno minimizzato la gravità delle denunce esposte dalla
ricorrente, minando la credibilità delle sue dichiarazioni, ma hanno dimostrato chiaramente di
condonare le suddette violenze riflettendo un atteggiamento discriminatorio nei confronti della
stessa in quanto donna. Infine, e conclusivamente, la Corte ha accolto la richiesta della ricorrente di
risarcimento per danno morale.

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