La Corte Edu sulla pena dell’ergastolo(CEDU, sez. X, sent. 9 maggio 2023, ric. n. 3792820)

Con la decisione in oggetto, la Corte EDU si è pronunciata su una questione relativa all’inflizione
della pena dell’ergastolo.
Più esattamente, il caso concerne la vicenda di un cittadino belga il quale, nonostante un collegio
di esperti avesse ritenuto che il prolungamento della detenzione in carcere non fosse indicato né in
termini di sicurezza pubblica né in vista della sua risocializzazione e reintegrazione nella società, è
stato impossibilitato ad accedere alla misura del ricovero presso un’unità psichiatrica forense, così
rendendo l’ergastolo una pena de facto irriducibile.
Come ampiamente ribadito nella sua pregressa giurisprudenza, la Corte ha affermato che
l’ergastolo può considerarsi compatibile con l’art. 3 della Convenzione solo se possa prefigurarsi
una possibilità di rilascio o riesame per il detenuto; ciò con il prevalente obiettivo, nel rispetto della
dignità umana, di ottenere una piena reintegrazione del condannato nella società civile.
Nel caso di specie i giudici osservano come in capo al ricorrente non si configuri alcuna concreta
possibilità di scarcerazione dal momento che il ricovero presso un’unità psichiatrica forense,
misura ritenuta necessaria prima di un eventuale rilascio, è ammissibile solo nei confronti delle
persone “internate” ma non anche di quelle “condannate”, ossia di quelle persone ritenute
penalmente responsabili dei fatti loro ascritti.
Ne consegue che la pena comminata al ricorrente non dischiuderebbe alcuna concreta e realistica
possibilità di rilascio, perciò riscontrandosi una violazione dell’art. 3 della Convenzione.

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