La Corte EDU sulla detenzione del richiedente asilo(Cedu, sez. V, sent. 4 maggio 2023, ric. n. 26819/15)

La decisione resa dalla Corte EDU riguarda il caso di un cittadino afghano, residente a Budapest,
che, dopo aver attraversato clandestinamente il confine con l’Ungheria, ha avanzato richiesta di
asilo. L’autorità competente, in attesa della determinazione del suo diritto di ingresso e soggiorno
nel paese ne ha disposto il trattenimento. Nel frattempo, al ricorrente è stato concesso un permesso
di soggiorno per motivi umanitari e successivamente gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato in
Ungheria. Secondo i Giudici di Strasburgo, l’autorità competente era tenuta a rilasciare al
richiedente asilo un permesso di soggiorno per motivi umanitari entro tre giorni dalla presentazione
della suddetta domanda. Pertanto, tenuto conto del fatto che il ricorrente era in possesso del
predetto permesso di soggiorno la Corte ha ritenuto che il trattenimento non fosse finalizzato ad
impedire un ingresso abusivo nel paese e ha concluso accertando la violazione dell’articolo 5 § 1
della Convenzione.

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