La Corte EDU sul riconoscimento delle coppie omosessuali(CEDU, sez. IV, sentenza del 23 maggio 2023, ric. nn. 20081/19 e altri)

Il caso sottoposto al giudizio della Corte Edu concerne il mancato riconoscimento,
nell’ordinamento giuridico rumeno, dell’unione fra coppie dello stesso sesso.
Come ricordato dai giudici di Strasburgo, i principi generali riguardanti gli obblighi positivi di
uno Stato membro in materia sono stati enunciati più recentemente nella sentenza della Grande
Camera nel caso Fedotova e altri c. Russia ove è stato affermato che gli Stati sono tenuti a fornire un
quadro giuridico che consenta alle coppie omosessuali di ottenere un adeguato riconoscimento e
protezione della loro relazione. Quanto al margine di discrezionalità riservato agli Stati, la Corte ha
invece ritenuto che esso è significativamente ridotto quando si tratta della necessità di concedere
alle coppie sessuali riconoscimento legale e protezione; tuttavia, le autorità rimangono libere sulla
determinazione della natura giuridica del riconoscimento e del contenuto della protezione da
accordare alle coppie omosessuali, che non deve necessariamente assumere la forma del
matrimonio, conservando gli Stati la “scelta dei mezzi” da utilizzare per adempiere ai propri
obblighi positivi inerenti all’articolo 8 della Convenzione.
Ciò premesso, la Corte osserva come nell’ordinamento giuridico rumeno sia prevista solo una
forma di unione familiare (il matrimonio) tra persone di sesso diverso e non anche il
riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso cui, peraltro, sarebbe precluso l’accesso a
numerosi diritti sociali e civili previsti dalla legge per le sole coppie sposate.
Ne deriva che, in assenza di ogni riconoscimento ufficiale, le coppie omosessuali non sono altro
che unioni di fatto ai sensi del diritto rumeno, impossibilitate a regolare aspetti fondamentali della
loro vita di coppia come quelli riguardanti la proprietà, il mantenimento e l’eredità.
A parere della Corte, dunque, il quadro giuridico rumeno non soddisfa le esigenze fondamentali
di riconoscimento e protezione delle coppie dello stesso sesso in una relazione stabile e impegnata,
evidenziandosi come lo Stato convenuto abbia oltrepassato il suo margine di discrezionalità e non
abbia rispettato il suo obbligo positivo di garantire il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita
privata e familiare. Di qui, l’accertata violazione dell’art. 8 della Convenzione Edu sul rispetto alla
vita privata e familiare.

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