Con la sentenza resa al caso in esame, la Corte Edu si è pronunciata sulla morte di un cittadino armeno, presumibilmente a seguito di un incidente, durante lo svolgimento del servizio militare obbligatorio. In riferimento all’accaduto, il ricorrente e padre della vittima ha lamentato la violazione dell’art. 2 della Convenzione sostenendo che le indagini condotte sul caso siano apparse del tutto inadeguate e insufficienti. Nell’esame della questione, la Corte ha innanzitutto richiamato i principi generali già enunciati nelle cause riguardanti i decessi durante il servizio militare ribadendo che i coscritti assumono una posizione analoga a quella delle persone detenute e che entrambi si trovano in una condizione di vulnerabilità tale da riconoscersi in capo allo Stato non solo un obbligo di protezione ma anche il dovere di svolgere un’indagine adeguata ed efficace su eventuali ferimenti o decessi verificatisi durante il periodo di leva obbligatoria. Nel caso di specie i giudici osservano che, nonostante la tempestività nell’avvio delle indagini, queste sono state interrotte più volte nel corso del tempo e infatti, a distanza di quattordici anni dall’evento, non sono ancora state concluse; in considerazione di ciò, la Corte ritiene che tale ritardo e la mancanza di diligenza nello svolgimento di alcune importanti attività investigative siano ugualmente imputabili alle autorità, perciò riscontrandosi una violazione dell’obbligo procedurale di cui all’art. 2 della Convenzione. Parimenti, i giudici hanno riconosciuto una violazione sostanziale della norma convenzionale poiché l’inattendibilità delle conclusioni cui è pervenuta l’indagine impedisce di ritenere che le autorità abbiano adempiuto al loro obbligo di fornire una spiegazione plausibile sulle circostanze in cui si è consumata la morte del ricorrente.
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