La CEDU su arresti e detenzioni illegali e maltrattamenti in Russia (CEDU, sez. II, sent. 7 marzo2022, ric. nn. 29999/04 e 41424/04)

La Corte Edu si pronuncia su eventi precedenti al conflitto armato del 2008 tra Georgia e Russia ed in particolare, su arresto, maltrattamenti, condanna e detenzione continuata di due ricorrenti da parte delle autorità di fatto dell’Abkhazia. I Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto sussistere rispetto ai fatti di causa sia la giurisdizione della Georgia – perché pur non avendo esercitato alcun controllo sull’Abkhazia in quel momento storico, gli eventi contestati erano avvenuti su un suo territorio, riconosciuto tale dal diritto internazionale – sia della Federazione Russa, in ragione del controllo effettivo e dell’influenza decisiva esercitati su quell’area quale conseguenza del costante e sostanziale sostegno politico ed economico all’Abkhazia e del dissuasivo coinvolgimento militare. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto illegali gli arresti e la detenzione di due ricorrenti, a causa di maltrattamenti subiti durante l’interrogatorio, condizioni di detenzione degradanti e mancanza di cure mediche adeguate. Inoltre, l’assenza di informazioni sulle leggi applicabili e la scarsità di fonti ufficiali sul sistema legale e giudiziario in Abkhazia, ha impedito di verificare il soddisfacimento da parte delle autorità abkhaze e dei tribunali ivi istituiti dei requisiti dell’art.5: nessun elemento, dunque, per presumere l’esistenza nella regione di un sistema informato ad una tradizione giudiziaria compatibile con la Convenzione. Infine, non è stato garantito un equo processo innanzi ad un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, essendo stata negata ai ricorrenti la reale opportunità di organizzare una difesa e di beneficiare efficacemente dell’assistenza di un avvocato durante tutto il procedimento. Dal canto suo, il governo georgiano aveva fatto tutto quanto in suo potere per garantire i diritti dei ricorrenti, ma si era scontrato con i persistenti rifiuti delle autorità di fatto dell’Abkhazia di cooperare e con l’inattività delle autorità russe nell’adottare le misure necessarie per rispondere ai reclami loro notificati. Di qui la conclusione dell’avvenuta violazione, nei confronti del primo e del terzo ricorrente, del divieto di trattamenti inumani o degradanti, del diritto alla libertà e alla sicurezza e del diritto a un processo equo da parte della Federazione Russa; nessuna violazione, invece, da parte Georgia.

Redazione Autore