Nell’ambito del controllo preventivo richiesto dal Presidente della Repubblica, il Tribunale ha giudicato previsioni risultanti dal Decreto n. 30/XV dell’Assemblea della Repubblica (trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione), che concerne il regime delle associazioni pubbliche professionali, contemplando modifiche alla Legge n. 2 del 2013. In particolare, le previsioni riguardano la composizione e designazione dei membri dell’organo di supervisione, la composizione dell’organo indipendente di valutazione dei tirocini e dell’organo disciplinare, l’incompatibilità dell’esercizio delle funzioni pubbliche dirigenziali con l’esercizio delle funzioni negli organi dell’associazioni pubbliche professionali da parte degli iscritti alle stesse, il difensore degli interessi dei destinatari dei servizi professionali. Sono state evocate violazioni dei principi di eguaglianza e proporzionalità, ex artt. 13 e 18 della Costituzione, della garanzia dell’esercizio dei diritti previsti agli artt. 50 e 269 della Costituzione, e del principio di autoregolazione professionale, il cui inquadramento costituzionale si basa sugli artt. 47, comma 1, e 267, comma 4 della Costituzione. Il Tribunale costituzionale non ha ritenuto incostituzionale alcuna previsione. L’ordinamento condiziona la costituzione di associazioni pubbliche al rispetto dei principi di specificità e di eccezionalità. La loro creazione è consentita solo in presenza di uno scopo di interesse pubblico con particolari caratteristiche, ed esse non possono rappresentare la “regola”, dovendo essere limitate ai soli casi in cui soluzioni diverse, meno restrittive per la libertà professionale e quella di associazione, non siano idonee al raggiungimento dello scopo pubblico. Non esiste un diritto costituzionale all’autoregolazione delle attività professionali che rientri nella sfera, individuale o collettiva, dei privati: l’autonomia costituzionalmente garantita delle associazioni pubbliche non può escludere qualsiasi intervento statale nella difesa di interessi pubblici. L’organo di supervisione è composto di membri iscritti e di membri non iscritti all’associazione professionale, e l’80% dei membri è scelto attraverso un processo elettorale. L’individuazione del residuo 20% tramite cooptazione e il carattere plurale della composizione dell’organo si giustificano con l’esigenza di assicurare indipendenza allo stesso. Le modifiche concernenti l’organo di supervisione ottimizzano la funzione regolatoria delle associazioni pubbliche, rendendola più compatibile con la libertà (negativa) di associazione, la libertà professionale, la libertà di iniziativa economica e il modello economico della concorrenza. Per quanto concerne l’organo indipendente di valutazione dei tirocini e l’organo disciplinare, che includono membri non appartenenti all’associazione pubblica professionale, si evidenzia che il carattere plurale della composizione è funzionale a garantire maggiormente l’imparzialità e la terzietà. La previsione sull’incompatibilità delle funzioni pubbliche dirigenziali mira a tutelare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di eguaglianza, l’esercizio delle funzioni degli organi delle associazioni pubbliche professionali, da parte di soggetti iscritti alle stesse, nei confronti della funzione pubblica, e non il contrario. La previsione del difensore degli interessi dei destinatari dei servizi professionali, che dovrebbe operare come fattore di armonizzazione, non entra in contrasto con i principi costituzionali in materia di Provedor de Justiça. L’indipendenza e l’apparenza di imparzialità richiedono che l’incarico sia ricoperto da persone esterne all’associazione pubblica professionale e a condizioni remunerative accettabili. Risulta fortemente valorizzato il principio di democraticità nella sua designazione, e sono tutelate la sua indipendenza e imparzialità.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito applicativo della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 luglio 2024, n. 6702)
7 Agosto 2024
Il TAR Calabria si pronuncia su imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto (Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 luglio 2024, n. 503)
7 Agosto 2024
L’assegno di mantenimento va commisurato alla durata del matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20507)
7 Agosto 2024
Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19919)
7 Agosto 2024
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno assimilate al diritto vivente e pertanto non vanno prodotte in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19506)
7 Agosto 2024