La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la divulgazione da parte del sig. XXXXX mentre era alle dipendenze di una società privata, di documenti riservati protetti dal segreto professionale, comprendenti 14 dichiarazioni dei redditi di società multinazionali e due lettere di accompagnamento, ottenute dal suo posto di lavoro. A seguito di una denuncia del suo datore di lavoro e alla chiusura del procedimento penale a suo carico, il sig. XXXXX era stato condannato dalla Corte d’appello al pagamento di una sanzione di 1.000 euro e di una somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal datore di lavoro. In tale occasione vi è stato un consolidamento della precedente giurisprudenza della Corte europea sulla protezione degli informatori e la messa a punto dei criteri stabiliti nella sentenza Guja. Ed invero, i tribunali nazionali avevano preso in considerazione solo il pregiudizio arrecato al datore di lavoro, mentre, considerata l’importanza, sia a livello nazionale che europeo, del dibattito pubblico sulle pratiche fiscali delle società multinazionali, cui le informazioni rese disponibili dal ricorrente avevano dato un contributo essenziale, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’interesse pubblico alla divulgazione di quelle informazioni prevalesse su tutti gli effetti dannosi derivati, inclusi il furto di dati, la violazione del segreto professionale e il danno agli interessi privati dei clienti del datore di lavoro. Così, dopo aver bilanciato tutti gli interessi in gioco e tenendo conto della natura, della gravità e dell’effetto dissuasivo della condanna penale del ricorrente, la Corte ha concluso che l’interferenza con il suo diritto alla libertà di espressione, in particolare con la sua libertà di fornire informazioni, non era stata “necessaria in una società democratica”.
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