La decisione resa dalla Corte EDU ha per oggetto l’esproprio di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti e la conseguente concessione di un indennizzo sulla base di criteri stabiliti dalla vigente disciplina nazionale. Gli stessi ricorrenti avevano ritenuto insufficiente ed inadeguata l’indennità liquidata, lamentando la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convezione. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che gli espropri non fossero stati eseguiti nell’ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica né che fossero legati ad altre circostanze specifiche. La stessa non ha neppure ravvisato, a motivo dell’espropriazione, alcun reale obiettivo di pubblico interesse tale da giustificare il pagamento di un indennizzo inferiore al valore di mercato. D’altronde, in casi analoghi, la quantificazione del risarcimento previsto dalla legge nazionale è stato ritenuto inadeguato, e sproporzionata è apparsa l’indennità calcolata per il periodo durante il quale il terreno era stato occupato prima dell’emissione del provvedimento di espropriazione. In ragione di ciò, la Corte ha ribadito che il compenso per il periodo di legittima occupazione debba essere calcolato sulla base del valore di mercato del terreno e, per conseguenza, ha condannato lo Stato convenuto a risarcire a titolo di danno patrimoniale e morale, entro tre mesi, i ricorrenti per violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.
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