Il caso deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da un cittadino russo, il quale aveva lamentato la violazione dell’articolo 10 della Convenzione per essere stato allontanato – dalle forze di polizia – da un seggio elettorale, così impedendogli di effettuare delle riprese per le quali era stato autorizzato in qualità di giornalista. Nel provvedimento di allontanamento si precisava che il ricorrente aveva violato una decisione presa dalla Commissione elettorale centrale, secondo la quale – senza preavviso – non era consentito filmare le operazioni elettorali. Il tribunale distrettuale di Mosca aveva ritenuto legittimo l’allontanamento del giornalista dal seggio elettorale per violazione della legislazione elettorale federale. Per la Corte di Strasburgo, invece, il suddetto allontanamento ha impedito al ricorrente di svolgere le sue funzioni giornalistiche e, quindi, di ottenere la conoscenza diretta del processo elettorale e, per conseguenza, di fornire informazioni utili attinenti lo svolgimento dello stesso. Ciò, a parere della Corte, ha costituito un’interferenza con i diritti del ricorrente garantiti dall’articolo 10 della Convenzione e, in aggiunta, essa ha altresì ritenuto che tale ingerenza non fosse necessaria in una società democratica e che l’assenza – nelle decisioni delle autorità nazionali – di plausibili ragioni fondanti la misura adottata ha leso l’art. 10 della Convenzione, ritenendo prevalente l’interesse pubblico per elezioni trasparenti.
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