I ricorrenti, una madre e suo figlio, hanno affermato di essere state vittime di una serie di episodi di violenza domestica e si sono lamentati del mancato intervento delle autorità nazionali, come richiesto dagli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione. La Corte EDU, sulla base della documentazione a disposizione, ha accertato – in effetti – che le stesse autorità non hanno fornito alcuna significativa dimostrazione in relazione alle doglianze prospettate. In particolare, nessuno dei presunti testimoni è stato interrogato né sono state intraprese attività investigative, nonostante la richiesta dei ricorrenti. In più, la Corte ha ribadito che, a causa della situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di violenza domestica, il quadro legislativo deve consentire alle autorità di indagare sui tali violenze di propria iniziativa in quanto questioni di pubblico interesse. Ciò detto, i giudici di Strasburgo hanno condannato le autorità nazionali per non aver adeguatamente risposto alle denunce degli episodi di violenza domestica e per non aver valutato la situazione nella sua interezza, compreso ogni possibile rischio che incidenti simili si ripetessero con la conseguente violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
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