Il caso deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto il ricorso di un cittadino ucraino, il quale ha denunciato la violazione dell’art. 3 della Convenzione per aver subito, da parte delle autorità carcerarie, maltrattamenti ingiustificati durante un’evacuazione antincendio di emergenza nella prigione ove lo stesso è detenuto. In particolare, il ricorrente ha lamentato la lesione della suddetta disposizione convenzionale anche sotto il suo profilo procedurale per assenza di ogni e qualunque effettiva indagine volta ad accertare fatti ed eventuali responsabilità. Sulla questione, la Corte di Strasburgo, già intervenuta per una denuncia simile, ha ritenuto credibile l’accusa di pestaggio di massa ingiustificato dei detenuti durante l’evacuazione antincendio e ha ritenuto che le autorità non avessero debitamente indagato sulla questione. La stessa Corte ha quindi osservato che il ricorrente ha subito violenze indiscriminate e che l’origine delle sue ferite diagnosticate poco dopo non sia mai stata chiarita dalle autorità. E, per conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sia nei suoi aspetti sostanziali che procedurali.
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