La CEDU su morte per eutanasia della madre del ricorrente non informato dei fatti (CEDU, sez. III, sent. 4 ottobre 2022, ric. n. 78017/17)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la morte per eutanasia di una donna (madre del ricorrente), la quale non aveva voluto informare i figli della sua decisione di porre termine in tal modo alla propria vita, nonostante i ripetuti consigli in tal senso da parte dei medici che la
assistevano. I Giudici di Strasburgo hanno innanzitutto chiarito che la causa non riguardava la sussistenza di un diritto all’eutanasia, bensì la compatibilità con la Convenzione dell’atto di eutanasia compiuto nel caso di specie, in relazione alla madre del ricorrente. La Corte ha poi ritenuto quanto segue: a maggioranza (cinque voti contro due), che non vi è stata violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione per il quadro normativo belga che disciplina gli atti pre-eutanasia e la relativa procedura, giudicato idoneo ad assicurare specificatamente la tutela del diritto alla vita dei pazienti ai sensi del citato art. 2; a maggioranza (cinque voti contro due), che non vi era stata violazione dell’art. 2 (diritto alla vita)
in relazione alle condizioni in cui l’atto di eutanasia era stato compiuto nel caso di specie, in base agli elementi di prova prodotti dinanzi alla Corte stessa; all’unanimità, che c’è stata una violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) in relazione alla fase di accertamento post eutanasia nella presente causa. La Corte ha ritenuto, infatti, che lo Stato non avesse adempiuto il suo obbligo procedurale positivo, a causa della carenza di indipendenza dell’organo deputato a controllare a posteriori la procedura di eutanasia – essendo consentito al medico che l’ha eseguita di votarne la liceità – nonché per l’eccesiva durata dell’indagine penale nel caso di specie; a maggioranza (sei voti contro uno), che non vi è stata violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto vita privata e familiare). La Corte ha ritenuto che i medici che assistevano la madre del ricorrente avessero agito in maniera ragionevole, nel rispetto della legge, del loro dovere di riservatezza, delle linee guida etiche, e che avessero fatto tutto il necessario per far sì che la donna informasse i suoi figli in merito alla sua richiesta di eutanasia.

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