La Corte EDU su obblighi positivi dello Stato in materia di affido genitoriale (CEDU, sez. II, sent. 20 settembre 2022, ric. n. 7833/12)

La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino serbo, il quale aveva denunciato l’inadeguatezza dell’intervento delle autorità nazionali nonché la mancata adozione dei provvedimenti necessari a garantire il mantenimento del suo legame genitoriale con il figlio minore dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. In tali casi, come ha ricordato la Corte, deve essere tenuto conto del giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell’individuo e il margine di discrezionalità dello Stato nonché – indipendentemente dagli accordi intercorsi – dell’interesse superiore del minore, che può, a seconda della natura e gravità, prevalere su quello dei genitori. In generale, infatti, gli interessi del minore impongono che i suoi legami con la famiglia debbano essere mantenuti, salvo nei casi in cui la famiglia stessa si sia dimostrata particolarmente inadatta e quando il contatto presenta un rischio di danno. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno proceduto a verificare se le autorità avessero adottato tutte le misure necessarie per facilitare il contatto genitoriale, ribadendo che la reciproca compagnia tra genitore e figlio costituisce un elemento fondamentale della “vita familiare” anche quando il rapporto tra i genitori si sia interrotto. In particolare, la quantità e la qualità delle modalità di contatto, compresi i pernottamenti, i contatti in occasioni speciali e durante le vacanze, se considerate nell’interesse superiore del minore, sono di grande importanza. In ragione di ciò, è richiesta una diligenza eccezionale da parte delle autorità nazionali. Sicché, procedendo a verificare la condotta delle autorità nazionali, la Corte EDU ha ritenuto che l’eccessiva durata del procedimento dovuta a ritardi ingiustificati, rinvii delle udienze o ripetuti trasferimenti degli organi giudicanti sia imputabile principalmente al comportamento negligente dell’autorità giudiziaria con pregiudizio del legittimo interesse del ricorrente a sviluppare e mantenere con il figlio un legame genitoriale. E, per conseguenza, tale condotta ha integrato gli estremi per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

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