La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il rifiuto da parte delle autorità francesi di organizzare il rimpatrio di figlie e nipoti dei ricorrenti, detenuti in condizioni disumane e degradanti nel campo di al-Hol, nel nord-est della Siria, gestito dalle Forze democratiche siriane, dopo la caduta
dello “Stato islamico”. Nella sentenza in oggetto i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto spettasse alle autorità francesi, ai sensi dell’art. 3 § 2 del Protocollo n. 4, circondare di adeguate garanzie contro i rischi di arbitrarietà il processo decisionale relativo alle richieste di rimpatrio, cosa non accaduta nel caso di specie. Di qui il riconoscimento, a maggioranza, dell’avvenuta violazione dell’art. 3 § 2 del Protocollo n. 4 (“nessuno sarà privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino”) alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I Giudici di Strasburgo hanno anche auspicato che nell’esecuzione della sentenza le autorità francesi assicurino un tempestivo riesame delle richieste dei ricorrenti, fornendo loro idonee garanzie contro ogni forma di arbitrio.