La CEDU su raccolta di dati sensibili di un potenziale donatore di sangue e durata eccessiva della loro conservazione (CEDU, sez. V, sent. 8 settembre 2022, ric. nn. 3153/16 e 27758/18)

La Corte Edu si pronuncia su due domande presentate da un cittadino francese che lamentava di non aver potuto procedere alla donazione di sangue in conseguenza del suo rifiuto di rispondere alle domande in merito alla sua vita sessuale durante la visita medica precedente alla donazione
stessa, rifiuto che era stato considerato sintomatico di un orientamento omosessuale. Ebbene, la prima domanda riguardava appunto la raccolta e la conservazione, da parte del servizio francese di donazione di sangue (EFS), di dati personali che riflettevano il suo presunto orientamento sessuale, unitamente al rigetto della sua denuncia penale per discriminazione. La seconda domanda riguardava, poi, l’esclusione del ricorrente dalla donazione di sangue in ragione del suo presunto orientamento sessuale – in applicazione di una legge che prevedeva una controindicazione per gli omosessuali – unitamente al rigetto da parte del Conseil d’État della richiesta di riesame giurisdizionale presentata avverso un’ordinanza del 5 aprile 2016, modificativa dei criteri di selezione dei donatori di sangue. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la raccolta e la conservazione di dati personali sensibili, frutto di mera speculazione dell’operatore del servizio EFS, costituisse un’ingerenza nel diritto del
ricorrente al rispetto della sua vita privata, consentendo l’eccessivo periodo di conservazione dei dati il ripetuto utilizzo degli stessi nei confronti del ricorrente, con conseguente esclusione dello stesso dalla possibilità di donare sangue.

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