La CEDU su violazioni artt. 2 e 3 in relazione al naufragio di una nave di migranti in Grecia (CEDU, sez. I, sent. 7 luglio 2022, ric. n. 5418/15)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il naufragio di un peschereccio che trasportava 27 cittadini stranieri nel Mar Egeo, al largo dell’isola di Farmakonisi, nel quale, il 20 gennaio 2014 morirono 11 persone, tra cui i parenti dei ricorrenti (afgani, siriani e palestinesi). I Giudici di Strasburgo, all’unanimità, hanno riconosciuto l’avvenuta violazione dell’art.2 (diritto alla vita) della Convenzione, innanzitutto sotto il profilo procedurale, in relazione alle riscontrate gravi carenze nel procedimento, non avendo le autorità nazionali svolto un’indagine approfondita ed efficace in grado di fare luce sulle circostanze del naufragio. In secondo luogo, è stata accertata la violazione dell’art.2 Cedu anche sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi positivi da esso nascenti, non avendo le autorità greche fatto tutto ciò che poteva ragionevolmente aspettarsi da loro per fornire ai ricorrenti ed ai loro parenti il livello di protezione previsto da tale disposizione, innanzitutto per le omissioni ed i ritardi nelle operazioni di salvataggio dei profughi. Infine, è stata riscontrata, altresì, la violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in relazione a 12 ricorrenti presenti a bordo della barca i quali, dopo l’affondamento, una volta arrivati a Farmakonisi, erano stati costretti dalle forze di sicurezza a spogliarsi tutti contestualmente, in presenza di almeno tredici persone, ed erano stati sottoposti a rigorose perquisizioni personali, che avevano procurato loro, già fortemente provati dal dolore e stress emotivo del naufragio, anche profonda umiliazione e vergogna.

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