Discriminazione e mancata adozione da parte dello Stato di misure di desegregazione (CEDU, sez. III, sent. 31 maggio 2022, ric. nn. 73548/17 e 45521/19)

Il caso definito dalla Corte EDU riguarda la presunta discriminazione lamentata dai ricorrenti per la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure di desegregazione presso una scuola elementare frequentata da bambini rom ed egiziani. In particolare, essi hanno denunciato la violazione dell’art.1 del Protocollo n. 12 della Convenzione per non aver ricevuto idonee garanzie a tutela del loro diritto ad un’istruzione inclusiva. Nel merito, la Corte ha ribadito che “discriminazione” significa trattare in maniera diversa – senza una giustificazione obiettiva e ragionevole – persone che si trovano in situazioni sostanzialmente simili. E che, d’altro canto, la desegregazione razziale è un valore fondamentale delle società democratiche da perseguire con ogni misura utile a rimuovere situazioni di fatto discriminatorie. Come è stato osservato, nel caso di specie il Governo non ha rispettato l’obbligo positivo di adottare misure complete ed efficaci per ridurre la disuguaglianza di fatto generata dalla sovrarappresentazione degli alunni rom ed egiziani, volte a riequilibrare il rapporto tra questi ultimi e gli altri alunni. Per conseguenza, la mancata attuazione di misure di desegregazione in assenza di giustificati e ragionevoli motivi ha leso l’art. 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione.

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