La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso avente ad oggetto il rifiuto dell’Alto Consiglio Elettorale di autorizzare un partito politico a tenere un congresso locale, giustificando tale decisione sulla base della circostanza che esso non possedesse i requisiti ex lege e, più in particolare, non avesse sezioni locali in almeno un terzo dei comuni interessati dal congresso stesso. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 11 CEDU e, dunque, del suo diritto alla libertà di associazione. In via di principio, la Corte ha ribadito che i partiti politici rappresentano una forma di associazione essenziale per il corretto funzionamento della democrazia, e che – nella presente causa – la propria competenza è limitata a verificare se lo Stato resistente abbia esercitato in maniera ragionevole il potere di interferire nell’esercizio di suddetta libertà. Tutto ciò premesso, per la Corte di Strasburgo, la lamentata interferenza oltre ad essere prevista dalla disciplina nazionale e ad apparire pertinente al perseguimento di uno degli scopi legittimi indicati nell’art. 11 della Convenzione, vale a dire l’ordine pubblico e la protezione dei diritti e delle libertà dei consociati, non è risultata arbitraria in quanto non ha impedito alcuna attività politica ed associativa del ricorrente e, per conseguenza, non v’ è stata violazione dell’art. 11.
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