La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da una esponente attivista della comunità LGBT, col quale veniva lamentata la presunta violazione degli articoli 3, 8 e 14 della Convenzione e, più specificamente, l’incapacità delle autorità nazionali di garantire adeguata protezione contro gli attacchi dolosi omofobici subiti. Nelle sue valutazioni generali, la Corte ha ribadito che i maltrattamenti si traducono in trattamenti degradanti quando essi raggiungano un livello di gravità tale da costituire un affronto alla dignità umana. Su tale premessa, il ragionamento è proseguito attraverso una più puntuale disamina del caso concreto, rilevando che il trattamento subito dalla ricorrente, costituito da condotte omofobiche prolungate e aggressive – sfociate in un incendio doloso del club gestito dalla stessa ricorrente – siano incompatibili con il rispetto della dignità umana e, pertanto, abbiano raggiunto la soglia della gravità ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 14. Quanto alla valutazione della presunta ed inefficace attività di protezione da parte delle autorità nazionali, anche attraverso l’espletamento di indagini precise ed approfondite volte a ricercare il movente dell’incendio doloso, la Corte ha ritenuto che le stesse non abbiano adempiuto al loro obbligo positivo di indagare se i fatti accaduti fossero da ricondursi nell’alveo dei reati commessi con movente omofobico. E, per conseguenza, non hanno offerto adeguata protezione alla ricorrente da molestie e minacce determinate dal suo orientamento sessuale.
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