La CEDU su libertà di espressione e pluralismo dei media (CEDU, Grande Camera, sent. 5 aprile 2022, ric. n. 28470/12)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di una società il cui canale televisivo era stato oscurato a causa dell’atteggiamento eccessivamente critico nei confronti del governo. Si tratta di un canale privato, che aveva iniziato a funzionare in Moldavia nel 1997 e che dal 2004 aveva ottenuto una licenza per trasmettere a livello nazionale. A partire dal 2009 era divenuta la voce principale dell’unico partito di opposizione, subendo plurime sanzioni per violazione della normativa in materia di tutela del pluralismo, fino alla revoca della licenza di trasmissione per esser venuta meno ai doveri di neutralità e imparzialità nella sua comunicazione. La ricorrente dopo aver impugnato invano tale decisione innanzi ai giudici nazionali, ha adito la Corte Edu, chiedendo, sostanzialmente, ai Giudici di Strasburgo se il diritto interno possa imporre un obbligo di neutralità ed imparzialità nei notiziari delle emittenti televisive in onda sulle reti pubbliche nazionali. La Corte ha ricordato che la politica di pluralismo interno scelta dalle autorità moldave e sancita dal Audiovisual Code del 2006 aveva ricevuto una valutazione positiva da parte degli esperti del Consiglio d’Europa. Pur potendo tale politica essere considerata piuttosto rigorosa, il caso esaminato è relativo ad un periodo precedente al passaggio della Moldova alla televisione digitale terrestre, quando il numero di frequenze nazionali era molto limitato e le autorità avevano, perciò, dovuto predisporre una legislazione in materia di radiodiffusione, che garantisse la trasmissione di notizie e di informazioni accurate ed equilibrate rispecchiando l’intera gamma delle opinioni politiche. Ciò premesso, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto giustificata la revoca della licenza di trasmissione di un canale televisivo dopo la ripetuta e grave violazione dell’obbligo di legge di garantire l’equilibrio politico ed il pluralismo nei notiziari. Sono, così, stati considerati pertinenti e sufficienti i motivi alla base della decisione di restringere la libertà di espressione della società ricorrente e adeguatamente bilanciata, da parte delle autorità nazionali, la necessità di tutelare, da un lato, il pluralismo e i diritti degli altri, e dall’altro lato, il diritto alla libertà di espressione della ricorrente medesima. Inoltre, la Corte ha rilevato che pur avendo la perdita della licenza portato alla chiusura della rete televisiva, la società ricorrente avrebbe potuto richiedere nuovamente una licenza di trasmissione dopo un anno. Sarebbe, pertanto, stato raggiunto un giusto equilibrio tra interesse generale della comunità e diritti di proprietà della società ricorrente nella decisione di revoca della licenza di trasmissione in oggetto. In tale sentenza, la Corte ha sviluppato la sua giurisprudenza sul pluralismo nei media ed ha chiarito l’interrelazione tra gli aspetti interni ed esterni del pluralismo dei media, lo scopo del margine di apprezzamento concesso agli Stati ed il livello di controllo applicabile alle restrizioni in questo ambito. Ha inoltre delineato i fattori per valutare un quadro normativo e la sua applicazione.

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