Il caso XXX deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da una cittadina armena che, basandosi sull’articolo 8 della Convenzione, ha imputato l’origine della sua disabilità a cure mediche inadeguate ricevute presso un centro medico. E denunciava altresì le carenze del quadro normativo sanitario nazionale e di non essere stata informata sulla natura e sui rischi legati all’intervento. In fine, lamentava l’inesistenza di idonei strumenti procedurali volti a far valere la responsabilità per negligenza medica. La Corte EDU, dopo aver ricordato che il diritto alla salute non è in quanto tale tra i diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, ha riaffermato che le Alte Parti contraenti hanno un obbligo positivo, ai sensi dell’art. 8, di disporre misure adeguate alla tutela della salute e di fornire in caso di negligenza medica l’accesso a procedimenti per il risarcimento del danno. In particolare, sul consenso informato la Corte ha poi sottolineato che gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare le misure regolamentari necessarie per garantire la giusta informazione sulle possibili conseguenze post-operatorie. Passando ai fatti della causa, la Corte ha osservato che essa non rientra nelle ipotesi eccezionali di casi che coinvolgono direttamente la responsabilità dello Stato per gli atti e le omissioni dei fornitori di assistenza sanitaria e che, pertanto, non vi è stata violazione della disposizione convenzionale. Non sussiste violazione dell’art. 8 CEDU neppure sotto il profilo del consenso informato, in quanto l’esistenza di una regolazione nazionale ha garantito alla ricorrente l’accesso a informazioni utili a valutare i rischi del suo intervento. In fine, sui rimedi processuali a disposizione della ricorrente per accertare i fatti e l’eventuale responsabilità medica, la Corte ha osservato che, pur avendo le autorità nazionali svolto un’indagine penale per l’accertamento del presunto nesso eziologico tra il danno alla salute della ricorrente e l’esercizio negligente dei doveri professionali degli operatori sanitari, in nessun momento del procedimento giudiziario sono state adeguatamente esaminate le doglianze della ricorrente e, pertanto, ha ritenuto le indagini non complete ed efficaci ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
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