Con la decisione che si segnala la Corte EDU ha ribadito in via generale che il diritto a un ricorso effettivo per contestare la legittimità della detenzione ai sensi dell’articolo 5 par. 4 della Convenzione richiede, quale garanzia principale, il rispetto del principio del contraddittorio. La possibilità che un detenuto possa essere ascoltato di persona o attraverso una qualche forma di rappresentanza innanzi ad un giudice figura tra le garanzie procedurali fondamentali applicate in materia di privazione della libertà. Ne consegue che l’impossibilità dei ricorrenti di comparire davanti al tribunale per contestare la legittimità della loro detenzione viola l’art. 5 par. 4 CEDU. Altrettanto contraria alla prescrizione convenzionale è – nell’ambito del procedimento di riesame – la mancata notifica ai ricorrenti del parere del PM in base al quale è stato respinto il ricorso contro la loro custodia cautelare. In fine è stato ritenuto violato anche l’art. 5 par. 5 CEDU per l’eccessiva durata della custodia cautelare.
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