Il rifiuto di fornire al detenuto copia di un quotidiano viola la libertà di informazione in assenza di un congruo giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco (CEDU, sez. X, sent. 16 novembre 2021, ric. n. 53208/19)

Nella sentenza resa al caso XXX contro il governo turco, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso il ricorso con il quale veniva denunciata l’amministrazione penitenziaria per essersi rifiutata di consegnare copie di più edizioni di un quotidiano al ricorrente che, all’epoca dei fatti, era detenuto nel carcere di massima sicurezza e condannato alla pena dell’ergastolo per terrorismo. Nel 2018, la commissione educativa dell’istituto penitenziario decideva di intercettare e di non consegnare cinque edizioni del quotidiano “XXX”, poiché riteneva che alcune pagine contenessero scritti di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, che incitava all’insurrezione e alla violenza per fini separatisti ed incoraggiava i lettori all’odio e all’animosità. Contro tale decisione, il ricorrente presentava opposizione che, però, veniva respinta dal giudice dell’esecuzione. Parimenti la Corte costituzionale, adita con ricorso individuale, dichiarava inammissibile il ricorso col quale si denunciava la violazione del diritto a ricevere informazioni. Innanzi alla Corte EDU, il richiedente lamentava la violazione dell’art. 10 della Convenzione oltre all’arbitrarietà della decisione assunta dalla commissione educativa di non consegnare copie del quotidiano. Di contro, il governo turco riteneva il ricorso irricevibile per l’assenza di un danno materiale significativo e sosteneva non vi fosse stata alcuna interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione. Anzi le pubblicazioni inviate costituivano una minaccia all’ordine e alla disciplina del centro penitenziario e, per conseguenza, la misura applicata risultava vantaggiosa per l’istituto e per lo stesso detenuto. I giudici di Strasburgo dopo aver ricordato che i detenuti continuano a godere di tutti i diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione tra cui certamente il diritto alla libertà di espressione, il quale include il diritto a ricevere informazioni, ha ritenuto che il rifiuto delle autorità nazionali di fornire al ricorrente copie del quotidiano a lui destinate ha integrato un’ingerenza nel diritto del ricorrente di ricevere informazioni. Quanto alla “necessità” dell’ingerenza, la Corte EDU ha reputato che la valutazione di siffatta circostanza vada dimostrata in modo convincente dalle autorità nazionali anche alla stregua dei dicta della Corte Costituzionale, secondo i quali l’amministrazione penitenziaria è tenuta a svolgere un’analisi dettagliata del contenuto delle pubblicazioni inviate ai detenuti e, se del caso, adottare decisioni sufficientemente motivate. Stando così le cose, a giudizio dei giudici di Strasburgo i provvedimenti adottati dalle autorità non contenevano alcuna motivazione o ragionamento soddisfacente tale da giustificare il rifiuto di consegnare copie del quotidiano al detenuto. Pertanto, la decisione adottata è risultata priva di un congruo giudizio di contemperamento tra i vari interessi in gioco, né pertinenti e sufficienti sono state ritenute le ragioni addotte per giustificare la misura applicata, apparsa – conclusivamente – non necessaria in una società democratica. Di conseguenza, è stata dichiarata la violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

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