La Corte EDU conferma la sentenza di condanna del ricorrente per mancata violazione dell’art. 7 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 4 novembre 2021, ric. n. 54806/18)

La decisione della Corte EDU definisce il ricorso presentato da un cittadino ucraino, il quale lamentava la violazione dell’articolo 7 della Convenzione ritenendo che, in sede di riesame del procedimento penale, la Corte Suprema avesse comminato una nuova punizione senza tenere conto della sopravvenuta prescrizione. Più specificamente, il ricorrente era stato condannato alla pena complessiva dell’ergastolo per aver commesso un duplice omicidio. A suo avviso, però, non poteva stabilirsi quale parte di quella pena complessiva riguardasse, rispettivamente, l’uno o l’altro omicidio e, pertanto, riteneva che la pena per uno dei due reati fosse stata determinata proprio in sede di revisione del processo e, cioè, diciassette anni dopo la commissione.
Alla luce di tale quadro, la Corte EDU veniva adita per stabilire se nelle circostanze del caso di specie la Grande Camera della Corte Suprema avesse inflitto una nuova condanna al ricorrente e se fosse tenuta a ridurre la pena dell’ergastolo. Nel merito la Corte ha osservato che nella sentenza originaria pronunciata nel 2002 ogni elemento costitutivo di ciascun reato era stato valutato e classificato separatamente ai sensi di ciascuna rispettiva disposizione del codice penale e che la sussistenza di circostanze aggravanti aveva condotto all’inflizione dell’ergastolo. Per conseguenza, a parere dei giudici di Strasburgo, l’ergastolo del ricorrente aveva fondamento giuridico a prescindere dall’annullamento della condanna del ricorrente per uno dei due omicidi e, pertanto, la Suprema Corte non aveva inflitto alcuna nuova pena al ricorrente, stabilendo così e conclusivamente la mancata violazione dell’articolo 7 della Convenzione.

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