La Corte Edu si pronuncia sul caso di un giudice e presidente di tribunale sottoposto a procedimento disciplinare volto alla sua destituzione, il quale lamentava un deficit di indipendenza ed imparzialità nel Consiglio giudiziario supremo (SJC) e nella Corte amministrativa suprema che avevano trattato la sua questione. I Giudici di Strasburgo non hanno riscontrato le lamentate carenze di indipendenza e imparzialità ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, né violazione di altri aspetti dell’equità del procedimento ed hanno ritenuto che il ricorrente avesse goduto di adeguate garanzie procedurali, che la sanzione disciplinare inflittagli fosse stata giustificata da rilevanti e sufficienti motivi, nonché proporzionata alle violazioni professionali constatate.
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