Il “ragionevole sospetto” come requisito essenziale per la restrizione della libertà personale (CEDU, sez. II, sent. 14 settembre 2021, ric. n. 53660/15)

La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da una cittadina moldava, la quale lamentava di essere stata detenuta in assenza di ragionevoli sospetti riguardo alla presunta commissione del reato di frode. Ella veniva accusata, più specificamente, di aver sottratto con l’inganno alcune somme di denaro ad alcuni conoscenti. Di contro, la stessa sosteneva che le autorità nazionali, ordinando l’arresto non avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti e ciò in violazione dell’art. 5 paragrafi 1 e 3 della Convenzione. Inoltre, ella invocava l’art. 1 del Protocollo n. 4 della Convenzione concernente il divieto di reclusione per inadempimento contrattuale, affermando conclusivamente che la controversia aveva natura civile ed era già stata definita in quella sede con una pronuncia di condanna. Secondo gli inquirenti l’ordine di arresto era stato, invece, necessario per via della omessa collaborazione della ricorrente all’accertamento dei fatti e per la mancata comparizione all’udienza.
La Corte EDU ha ribadito l’importanza cruciale dell’art. 5 CEDU nel panorama dei diritti fondamentali, il cui scopo è quello di prevenire privazioni di libertà arbitrarie e ingiustificate. In considerazione di ciò, il requisito del “ragionevole sospetto” costituisce una parte essenziale su cui deve fondarsi la restrizione della libertà personale. Sicché nella fattispecie in esame, i giudici di Strasburgo hanno contestato sostanzialmente l’azione del P.M. e, per conseguenza, quella delle autorità giudiziarie, le quali hanno ordinato e poi irragionevolmente prolungato la detenzione della ricorrente senza verificare preventivamente la fondatezza e la veridicità delle accuse. A questa stregua, la Corte ha concluso ritenendo non vi fosse alcun ragionevole sospetto sufficiente e plausibile in virtù del quale imputare alla ricorrente la commissione del reato di frode.

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