La CEDU su sistemico fallimento nella prevenzione della violenza di genere (CEDU, sez. V, sent. 8 giugno 2021, ric. n. 33056/17)

La Corte Edu si è pronunciata sul caso di una donna, figlia del ricorrente, uccisa nel 2014 sul posto di lavoro dal suo ex compagno, suicidatosi subito dopo l’assassinio. Nei mesi precedenti la vittima aveva sporto denuncia ed informato a più riprese le forze dell’ordine delle minacce e delle vessazioni
a cui era sottoposta, ma non era stata intrapresa alcuna azione a sua tutela. Nessuna indagine efficace era stata condotta nemmeno sulla sua morte.
La Corte ha esaminato le censure ai sensi dell’art. 2 in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione, ed ha ribadito che, ogni volta vi sia un sospetto di violenza domestica o comunque di violenza nei confronti delle donne, è richiesta una diligenza speciale alle autorità nel corso dei
procedimenti interni. L’incapacità di uno Stato di proteggere le donne dalla violenza domestica viola il loro diritto alla pari tutela dinanzi alla legge. Inoltre, l’obbligo di proteggere la vita ai sensi dell’art. 2 della Convenzione impone una qualche forma di indagine ufficiale effettiva nei casi di omicidio. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’inerzia della polizia georgiana potesse essere considerata un fallimento sistemico, con urgente necessità di condurre un’indagine significativa sulla possibilità che alla base della mancata azione da parte della polizia vi fosse la discriminazione
e il pregiudizio di genere.

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