La Corte EDU sul diritto alla privacy (CEDU, sez. I, sent. 1 luglio 2021, ric. n. 7796/16)

Con la decisione resa al caso in esame, la Corte EDU ha deciso il ricorso presentato da un cittadino slovacco contro il suo Paese, eccependo la violazione del suo diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU. In sintesi, i fatti dai quali si è originata la questione riguardano la divulgazione di alcune registrazioni video realizzate da un giornalista che, fingendosi una potenziale madre surrogata, aveva risposto ad un annuncio del ricorrente, intenzionato a diventare padre biologico attraverso la maternità surrogata, pratica non regolata dalla legge slovacca. Successivamente, un giornale nazionale pubblicava un articolo dal titolo “Commercio di bambini non ancora nati”, accompagnato dalla pubblicazione di foto del ricorrente ottenute di nascosto. Il ricorrente presentava, perciò, due ricorsi a tutela della sua integrità personale l’uno contro la televisione, l’altro contro il quotidiano. La stessa Corte d’appello aveva ritenuto violati i diritti del ricorrente per via della trasmissione di registrazioni video e audio ottenute illegalmente. Mentre veniva respinto il ricorso contro il giornale sulla base della circostanza che l’articolo mirava ad informare i lettori su questioni di interesse pubblico. Di qui il ricorso alla Corte EDU per lamentare la violazione del diritto alla privacy. Nella specie, il ricorrente, sebbene non contestasse al giornale la pubblicazione di un articolo sulla maternità surrogata di certa rilevanza pubblica, sosteneva non vi fosse alcuna necessità sociale di illustrare tale argomento utilizzando la propria storia, che rivelava la sua identità e altri momenti della sua vita privata. In proposito, la Corte di Strasburgo ha rammentato che la nozione di “vita privata” è un concetto ampio che si estende a una serie di aspetti relativi all’identità personale, e l’immagine costituisce uno dei principali attributi della personalità, poiché rivela caratteristiche uniche ed irripetibili della persona. Posta tale premessa, la Corte EDU ha sottolineato come, nella specie, il diritto alla vita privata dovesse essere bilanciato con il diritto di informazione. Come altrove chiarito, in casi del genere deve essere opportunamente valutato il grado di notorietà della persona interessata; l’oggetto della relazione; il precedente comportamento dell’interessato; il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione; e le circostanze in cui sono state scattate le fotografie. La decisione ha analizzato la questione ripercorrendo ciascuno dei profili appena menzionati e, così facendo, la Corte è giunta a constatare che il ricorrente non aveva personalmente cercato alcuna esposizione pubblica, tanto più che l’annuncio sul giornale aveva carattere anonimo. La pubblicazione dell’articolo sul giornale mirava sì ad informare i lettori sulla controversa questione di interesse pubblico della maternità surrogata, ma ciò non senza un’adeguata valutazione degli interessi in gioco. In tale contesto, la Corte ha ribadito che il compito di fornire informazioni include necessariamente “doveri e responsabilità”, nonché limiti che la stampa deve imporsi spontaneamente, soprattutto se l’interessato non ha rivelato le informazioni e non ha acconsentito alla loro divulgazione. Sicché sulla base di quanto precede, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non hanno valutato secondo un ragionevole giudizio di bilanciamento tra il diritto alla vita privata e la libertà di espressione, e, per queste circostanze, ha concluso che lo Stato sia venuto meno ai suoi obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

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