L’articolo analizza la tematica delle ordinanze sindacali adottate dai Sindaci nel corso della pandemia causata dal Covid-19. L’Autore, ripercorsi gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in merito alla compatibilità del potere di ordinanza con il principio di legalità, analizza la normativa che ha costituito la base per l’adozione delle ordinanze sindacali in tempo di pandemia (in particolare, il decreto-legge n. 6 del 2020, il decreto-legge n. 19 del 2020, il decreto-legge n. 76 del 2020) e la giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema. Quindi, dato conto dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 2020, l’Autore evidenzia che i Sindaci hanno spesso fatto un uso disinvolto del potere di ordinanza per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, anche ove il loro utilizzo non sia stato distorto, comunque è innegabile che la gestione dell’emergenza sia stata frazionata. Piuttosto – sostiene l’Autore – la normativa emergenziale, al fine di garantire la gestione unitaria dell’emergenza, avrebbe dovuto specificare che i provvedimenti dei Sindaci possono essere adottati a livello locale solo nel caso di lacune ordinamentali e comunque esclusivamente per dare esecuzione ai provvedimenti nazionali e regionali preposti a fronteggiare il dilagare del contagio. Tali considerazioni si impongono ove si consideri che tramite le ordinanze sindacali contingibili e urgenti di fatto vengono limitate libertà costituzionalmente garantite. Pertanto, affinché venga garantito l’equilibrio del sistema nell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione dal Covid-19, l’Autore ritiene necessario che il Sindaco non interferisca con le competenze degli altri poteri e contribuisca, assieme agli altri enti territoriali, nell’ambito delle prerogative attribuitegli dalla legge e nel rispetto del principio di leale collaborazione, alla fuoriuscita dalla situazione pandemica. The article analyzes the issue of ordinances adopted by the Mayors during the pandemic caused by Covid-19. The Author, after having retraced the constitutional jurisprudence regarding the compatibility of the power of ordinance with the principle of legality, analyzes the legislation that formed the basis for the adoption of Mayors’ ordinances during the pandemic (in particular, the Decree-Law no. 6 of 2020, the Decree-Law no. 19 of 2020, the Decree-Law no. 76 of 2020) and the administrative jurisprudence formed on the subject. Therefore, after having considered the ordinance of the Mayor of Messina no. 105 of 2020, the Author points out that the Mayors have often made a casual use of the power of ordinance to deal with the health emergency and, even where their use has not been distorted, it is undeniable that the management of the emergency has been fractional. Rather – argues the Author – the emergency legislation, in order to guarantee the unitary management of the emergency, should have specified that the measures of the Mayors can be adopted at local level only in the case of legal gaps and, in any case, exclusively to perform national and regional authorities’ measures in charge of dealing with the spread of the contagion. These considerations are necessary when it is considered that constitutionally guaranteed freedoms are limited by Mayors’ contingent and urgent ordinances. Therefore, in order to guarantee the balance of the system in the health emergency caused by the Covid-19 pandemic, the Author considers it necessary that the Mayor does not interfere with the competences of the other powers and contribute to get out of the pandemic together with the other local authorities, in the context of the prerogatives attributed to them by the law and in compliance with the principle of loyal cooperation.
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