Il divieto di ius novorum in appello si applica anche nei confronti dell’Ufficio finanziario (Nota a Cass. Civ. Sez. V, n. 5160 del 2020)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5160 del 2020, ha ribadito l’operatività del principio del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario non solo con riferimento al contribuente ma anche con riferimento all’Ufficio finanziario. Una simile estensione del divieto di ius novorum garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione e permette, in aggiunta, che la concreta possibilità di difesa del contribuente sia pienamente tutelata.

The Supreme Court, by order no. 5160 of 2020, reaffirmed that the principle of the prohibition of new questions in the appellate stage of the tax process is referred not only to the taxpayer but also to the Financial Office. Such an extension of the prohibition of what is called ius novorum ensures the observance of the principle based on two level of jurisdiction, and, moreover, allows the possibility of the taxpayer to defense himself to be fully protected.