La CEDU su operazioni sotto copertura ed abusi della polizia (CEDU, sez. III, sent. 20 aprile 2021, ric. nn. 66152/14 et aa.)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di nove ricorrenti, condannati per reati relativi allo spaccio di droga, sulla base delle sole denunce presentate da collaboratori/informatori di polizia, configurabili come agenti provocatori, in violazione dell’art. 6 § 1. In relazione a tutti i ricorrenti, invero, non risultavano effettuate altre operazioni investigative per accertare il sospetto di spaccio di droga; la procedura appariva carente sotto il profilo delle
autorizzazioni e le operazioni sotto copertura non erano state sottoposte a controllo giudiziario o di altra autorità di supervisione indipendente. Nel processo i ricorrenti avevano sostenuto di essere stati incitati a commettere reati e tratti in trappola, ma l’accertamento condotto dai giudici nazionali
era stato anch’esso carente; in nessuno dei casi in questione le autorità inquirenti avevano dimostrato che l’intenzione di commettere atti criminali preesisteva nei ricorrenti al momento in cui la fonte aveva avviato la collaborazione con la polizia. Tali carenze nelle operazioni sotto copertura e
l’incapacità dei tribunali di operare un controllo giurisdizionale effettivo su tali casi, erano il portato della mancanza di un quadro normativo che prevedesse garanzie contro gli abusi nella conduzione di tali procedure, carenze di tipo strutturale che erano già state evidenziate nella giurisprudenza della Corte. Pertanto, i Giudici di Strasburgo, pur prendendo atto degli sforzi compiuti finora dalle autorità russe, in particolare dalla Corte suprema, per migliorare l’esame di tali casi a livello nazionale, e
ribadendo che la scelta degli strumenti è nella discrezionalità del Governo convenuto, ha ritenuto opportuno indicare, ai sensi dell’art.46, la necessità di un’ulteriore riforma del quadro normativo esistente. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’autorizzazione a compiere operazioni segrete,
sotto copertura, deve essere concessa da una autorità diversa da quella che esegue l’operazione. Il ruolo dell’autorità autorizzante indipendente è quello di verificare l’esistenza di valide ragioni per dare luogo all’operazione prevista, giustificate sulla scorta di osservazioni concrete e dettagliate dell’organismo richiedente. In genere, tali poteri vengono conferiti ad un’autorità giudiziaria. L’autorizzazione giudiziaria aumenterebbe l’efficacia del riesame in entrambe le fasi, durante l’indagine e successivamente, durante il processo penale. Peraltro, per altre attività di ricerca operativa, come le perquisizioni domiciliari e le intercettazioni telefoniche, l’autorizzazione giudiziaria è già necessaria ai sensi del diritto russo, per cui è ragionevole ipotizzare l’estensione di quei poteri giudiziari anche nel caso dell’autorizzazione delle operazioni sotto copertura. In breve, la Corte ha ritenuto che il quadro normativo russo relativo allo svolgimento delle attività di ricerca operativa debba essere modificato in modo da fornire una procedura chiara e prevedibile per l’autorizzazione delle operazioni sotto copertura da parte di un organo giudiziario che fornisca garanzie efficaci contro gli abusi.

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