La Corte EDU sulle circostanze della detenzione illegale ed illegittima (CEDU, sez. V, sent. 22 aprile 2021, ric. n. 44704/11)

La decisione resa al caso che qui si segnala origina dal ricorso presentato contro l’Ucraina dal Sig. XXX, il quale ha lamentato la violazione dell’art. 5 par. 1 e 4 CEDU, ritenendo la sua detenzione illegale ed illegittima sotto tre diversi profili. Il primo profilo di doglianza ha riguardato l’assenza di un (nuovo) ordine di detenzione che stabilisse la prosecuzione della custodia cautelare dopo il periodo già scontato; il secondo profilo, la violazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti la domanda di rilascio immediato; il terzo profilo, l’assenza di una decisione o di una motivazione da parte dei tribunali nazionali circa il tempo della ulteriore detenzione. Un aggiuntivo motivo di reclamo ha avuto ad oggetto l’asserita impossibilità per il ricorrente di far valere l’illegittimità della sua detenzione e, dunque, un riesame giudiziario durante il periodo ricompreso tra la fine delle indagini e l’udienza di rinvio, denunciando peraltro la presunta, mancata, imparzialità del giudice che si era pronunciato già sulla sua detenzione e senza adeguata motivazione.
Ritenuto ricevibile il ricorso in quanto rispettato il termine di sei mesi previsto per i reclami ex art. 35 par. 1 CEDU, la Corte EDU ha proceduto a scrutinare il merito della questione. In proposito, facendo leva sui suoi numerosi precedenti, essa ha riaffermato che il proseguimento della detenzione del ricorrente dopo il completamento delle indagini e la prassi di trattenere in custodia gli imputati unicamente sulla base della circostanza che l’atto di accusa sia presentato innanzi al tribunale di primo grado risultano incompatibili con il principio di certezza del diritto e di legalità. E ciò rispetto alla decisione del Tribunale distrettuale con la quale si è confermata la misura di custodia cautelare nei confronti del ricorrente. La stessa decisione non è risultata adeguatamente motivata e per ciò stesso in palese violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU. Similmente la stessa legittimità della detenzione ai sensi del par. 4 della medesima disposizione convenzionale è apparsa ai giudici di Strasburgo compromessa poiché la ratio ad essa sottesa risiede proprio nel garantire al detenuto il diritto al controllo giudiziario della legittimità della misura adottata e, sulla scorta di tale controllo, l’esistenza delle condizioni per una possibile ed eventuale istanza di rilascio. Il rimedio previsto, come ha aggiunto la Corte, deve essere concretamente accessibile ovvero le autorità competenti devono predisporre ogni accortezza affinché possa realisticamente essere utilizzato. Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di esperire un controllo giurisdizionale circa la legittimità della sua detenzione e la decisione (sul negato rilascio) è apparsa priva di adeguata motivazione, poiché le autorità nazionali non hanno fornito spiegazioni né effettuato un esame specifico delle circostanze proprie del caso di specie. Per conseguenza si è ritenuto violato anche il par. 4 dell’art. 5 CEDU e disposto il risarcimento in relazione al danno morale.

Redazione Autore