La Corte EDU sul rispetto della vita privata e familiare (CEDU, sez. III, sent. 20 aprile 2021, ric. n. 41318/10)

La decisione resa al caso che si segnala ha ad oggetto il ricorso presentato contro la Federazione russa da una cittadina che ha lamentato la violazione dell’art. 8 CEDU. In particolare, la norma convenzionale che, come noto, tutela il rispetto della vita privata e familiare è stata considerata violata in seguito alla negata restituzione – da parte del governo russo – alla ricorrente del corpo del coniuge defunto, deceduto durante un attacco armato contro le autorità nazionali. L’avvenuto decesso era stato notificato alla famiglia ed era stata disposta, altresì, la cremazione collettiva di tutte le persone decedute in quell’occasione, prescindendo dalle diverse decisioni individuali. Del resto, ha osservato la ricorrente, di tale decisione non vi era stata nessuna comunicazione. Altrimenti detto, per le autorità nazionali la decisione presa era non solo fondata sulla necessità di tutelare l’interesse della sicurezza pubblica e la prevenzione del disordine, ma anche conforme alla legge nazionale.
La Corte EDU sulla dedotta violazione dell’art. 8 CEDU ha constatato che il caso di specie si inserisce nel solco di decisioni analoghe e rese per i medesimi profili qui lamentati. In ogni caso, il rifiuto di restituire ai familiari il corpo del defunto ai fini della sepoltura ha integrato senz’altro un’interferenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. La decisione di non restituire il corpo del deceduto e, per conseguenza, quella della cremazione collettiva avrebbe potuto anche trovare giustificazione in base alla norma convenzionale, ma qui per i giudici di Strasburgo la natura automatica del provvedimento non ha lasciato alle autorità nazionali quel margine di apprezzamento circa la sua reale e concreta opportunità. In effetti, in assenza di un dovuto test di proporzionalità tra gli interessi in gioco e, in specie, tra il diritto al rispetto della vita familiare e privata e l’obiettivo legittimo di sicurezza pubblica era stato sacrificato ed oltremodo leso l’art. 8. Nella medesima direzione, la Corte si è pronunciata sulla dedotta violazione dell’art. 13 della Convenzione. Per questo profilo, essa ha ritenuto il Governo russo incapace di dimostrare e di assicurare un’effettiva supervisione giudiziaria della decisione di non restituire il corpo del defunto e, perciò, era stato impedito di fatto ai parenti del defunto l’esperimento di un ricorso effettivo. In virtù di tutto quanto stabilito, la Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 e disposto il pagamento delle spese ai sensi dell’art. 44 par. 2 CEDU.

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