La CEDU sugli obblighi positivi in capo allo Stato nei casi di stupro (CEDU, sez. X, sent. 13 aprile 2021, ric. n. 37882/13)

La CEDU si è pronunciata sul caso di una mancata esecuzione penale nei confronti dell’autore di una violenza sessuale. La ricorrente ha sostenuto che la mancata esecuzione della decisione di condannare VB ha reso illusoria la protezione che avrebbe dovuto essere garantita dalla repressione penale per violenze sessuali, violando in tal modo gli artt. 3 e 8 Conv. La Corte ha subito ricordato che lo stupro e le gravi aggressioni sessuali si analizzano proprio nell’ambito di questi due articoli, sulla base dei quali gli Stati hanno un obbligo positivo di adottare disposizioni di diritto penale tese a punire efficacemente lo stupro. Una risposta rapida da parte delle autorità è essenziale per preservare la fiducia dei cittadini nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi apparenza di complicità o tolleranza di atti illegali. Nel caso di specie è stato evidenziato il ritardo nell’esecuzione della condanna e a ciò la Corte ha aggiunto (in riferimento all’amnistia concessa in un primo momento al soggetto responsabile) che in generale l’amnistia e l’indulto rientrando nel diritto interno degli stati membri e in linea di principio non risultano essere contrari al diritto internazionale tranne quando si riferiscono ad atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo. Tuttavia la Corte ha anche ritenuto che l’aggressione sessuale di cui la ricorrente è stata vittima “costituisca una grave violazione dell’integrità fisica e morale” e che, nel caso venga data l’amnistia agli autori di tali aggressioni, le circostanze particolari non possono essere in contrasto con gli obblighi imposti allo Stato dagli artt. 3 e 8 Conv. Anche se in un momento successivo la concessione dell’amnistia è stata annullata, la Corte ha ritenuto che le misure adottate dallo Stato per l’attuazione della pena non sono state sufficienti alla luce del suo obbligo di esecuzione di condanne penali contro gli autori di violenze sessuali. In conclusione ha dunque ritenuto che la concessione dell’amnistia così come le carenze delle autorità a far rispettare la sentenza di condanna non hanno rispettato gli obblighi positivi imposti allo Stato dagli artt. 3 e 8 Conv. Di conseguenza vi è stata una violazione di tali disposizioni.

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