La CEDU si è pronunciata sul diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 Conv. Il ricorrente ha sostenuto che il suo diritto è stato violato a causa della divulgazione dei dati e delle informazioni sui casellari giudiziari, ai sensi della legge del 1997 del Regno Unito. Il suo discarico condizionale era stato divulgato illegalmente e nel ricorso il ricorrente ha affermato anche che il regime di divulgazione successivo al 29 maggio 2013 è rimasto incompatibile con l’art. 8 a causa del periodo, di 11 anni, che deve trascorrere prima che una condanna non debba più essere divulgata e perché non si conoscono le informazioni che potrebbero essere divulgate sul proprio conto in un ECRC (certificato di casellario giudiziario rafforzato). Per la denuncia relativa al periodo successivo al 29 maggio 2013, la Corte ha affermato che ai sensi dell’art. 34 Conv. è possibile presentare ricorso da parte di coloro che affermano di essere vittime di una violazione. Essa autorizza gli individui a sostenere che una legge viola i loro diritti, in assenza di una misura individuale, se corrono il rischio di essere direttamente colpiti da essa. Il Governo ha accettato che la divulgazione dello scarico condizionale del 2012 è avvenuto in violazione dell’art. 8 Conv. Ed anche la Corte, in riferimento alla divulgazione avvenuta in quell’anno, ha affermato la violazione dello stesso.
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