È incostituzionale la previsione risultante dall’art. 2, comma 1 del Decreto n. 109/XIV dell’Assemblea della Repubblica, relativo alle condizioni nelle quali l’ “anticipazione della morte medicalmente assistita” non è punibile, la quale adotta una nozione (“lesione definitiva di gravità estrema secondo il consenso scientifico”) che, per la sua imprecisione, non permette di delimitare con il rigore necessario, anche in considerazione del contesto normativo in cui si inserisce, le situazioni della vita alle quali può essere applicata. La previsione contenuta nel suddetto articolo viene ritenuta non conforme al principio di determinabilità della legge, corollario dei principi dello Stato di diritto democratico e della riserva di legge parlamentare, ricavabili dagli artt. 2 e 165, comma 1, lett. b) della Costituzione, in relazione all’inviolabilità della vita umana, sancita dall’art. 24 della Legge fondamentale. In via consequenziale, vengono giudicate incostituzionali anche altre previsioni oggetto di controllo.
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