Il Tribunale costituzionale decide di non giudicare incostituzionale la previsione incriminatrice risultante dall’art. 169, comma 1, del codice penale, che punisce chi, professionalmente o con finalità di lucro, incoraggia, favorisce o facilita l’esercizio della prostituzione da parte di un’altra persona. Il legislatore gode di una libertà molto ampia nel decidere se punire o meno i comportamenti in questo ambito, sicché la soluzione adottata si ritiene non costituzionalmente vietata.
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