La Corte EDU sull’indennità di esproprio in caso di presunzione di vantaggio (CEDU, sez. I, sent. 28 gennaio 2021, ric. n. 74515/13)

Nella causa in esame la ricorrente è una Società per azioni con sede legale ad Atene alla quale, con decisione del 2006, il Segretario Generale della Regione Attica procedeva ad espropriare un’area di 33619 mq., per realizzare l’ampliamento di una strada. L’esproprio aveva riguardato parti di tre terreni appartenenti alla società, la quale, nella presunzione dell’esistenza di un vantaggio derivato alla stessa dalla realizzazione dell’opera, sarebbe stata esclusa dall’indennizzo. Innanzi al Tribunale di primo grado, in seno al procedimento per la fissazione dell’importo provvisorio dell’indennità, la ricorrente confutava simile presunzione, chiedendo di considerare la circostanza dell’inesistente vantaggio tratto. Di contro il giudice procedeva a stabilire l’importo provvisorio dell’indennizzo senza computare la parte di risarcimento ritenuta compensata dal dedotto beneficio. Nella medesima direzione, la Corte d’appello di Atene, adita successivamente dalla società, ribadiva e confermava la decisione dei giudici di prime cure e, fissando l’importo definivo del risarcimento, respingeva – dichiarandola inammissibile – la richiesta del ricorrente. In merito, la stessa eccepiva l’irritualità della presentazione della domanda rispetto alla disciplina vigente (L. n. 653/1977), la quale rimette ad una procedura speciale la contestazione della presunta auto-compensazione. Contro tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, la quale – per parte sua – confermava però il provvedimento del giudice dell’appello. Il caso giunto all’esame della Corte EDU ha avuto ad oggetto, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e, più nella specie, la richiesta della ricorrente relativa alla mancata confutazione – da parte delle autorità giudicanti nel computo dell’indennità di esproprio sia provvisorio che definitivo – della desunta presunzione del beneficio derivato. Nel merito, i giudici di Strasburgo, hanno ribadito quanto già statuito nella decisone Azas ed ovvero la necessità che in tali casi sia assicurata una procedura di valutazione globale delle conseguenze derivanti dall’esproprio, tra cui la determinazione dell’indennizzo in relazione al valore del bene espropriato; l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e ogni altra questione relativa alla procedura di espropriazione tra cui quella concernente la possibile rivalutazione dell’indennizzo o l’apprezzamento dell’esistenza o meno di un vantaggio tratto dall’espropriato. Tutto quanto premesso, la Corte ha ritenuto che la questione relativa all’accertamento del vantaggio derivato al proprietario espropriato dalla realizzazione dell’opera, che giustificherebbe secondo i termini di legge il mancato indennizzo, costituisce indubbiamente una questione correlata all’esproprio. A tal proposito, essa ha qui ribadito che la domanda tendente a confutare la presunzione che il proprietario tragga vantaggio dall’esecuzione dei lavori per la determinazione del risarcimento non necessita della suddetta procedura. Pertanto, il rifiuto delle autorità nazionali di procedere ad esaminare tale questione, opponendo l’inosservanza della procedura amministrativa ex art. 33
della legge n. 2971/2001, ha costituito violazione del principio del procedimento unico in materia e, per esso, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

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