È incostituzionale, per violazione degli artt. 20, comma 1 e 13, comma 2, della Costituzione, la previsione dell’art. 248, comma 4, del “Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas”, nella parte in cui impedisce il riconoscimento dell’apoio judiciário, nella modalità dell’esenzione dal
pagamento del tributo di giustizia e di altri oneri processuali, ai debitori che hanno ottenuto la liberazione dalle passività residue, con un patrimonio incapiente e un reddito disponibile che sono risultati insufficienti per il pagamento integrale dei costi e degli oneri del processo di esonero, senza attribuire rilievo alla loro concreta situazione economica.