Neuroscienze cognitive e processo penale: due orizzonti ancora troppo lontani?

I nuovi strumenti scientifici e la loro diretta applicazione nell’ambito del procedimento penale, da un punto di vista probatorio e dunque di accertamento della responsabilità penale, nel rispetto del principio del contraddittorio, hanno creato non pochi interrogativi sulla loro liceità e conformità rispetto ai parametri costituzionali di riferimento. L’autore affronta, in particolare, il rapporto tra neuroscienze e art. 13 della Costituzione, rilevando come queste ultime non sono vietate in quanto tali ma non sono neanche ammesse sempre e comunque,  dovendo soggiacere alla riserva di legge e di giurisdizione imposta dalla norma di rango primario, che impone al legislatore di stabilire casi e modi in cui è possibile intervenire nel corso del processo penale da un lato sul soggetto – imputato o testimone che sia – e, dall’altro, sui poteri dell’organo giudicante, il quale, dal canto suo, dovrebbe con provvedimento motivato autorizzare o convalidare lo strumento probatorio ai fini della utilizzabilità per la decisione finale.

The new scientific instruments and their direct application in the context of criminal proceedings, from an evidentiary point of view and therefore to ascertain criminal liability, in compliance with the adversarial principle, have created many questions on their lawfulness and compliance with the parameters constitutional reference. The author addresses, in particular, the relationship between neuroscience and art. 13 of the Constitution, noting that the latter are not prohibited as such but are not always and in any case not admitted, having to be subject to the reserve of law and jurisdiction imposed by the primary rule, which requires the legislator to establish cases and ways in which it is possible to intervene during the criminal trial on the one hand on the subject – defendant or witness who he is – and, on the other, on the powers of the judge, which, for its part, should with a motivated provision authorize or validate the evidentiary instrument for usability purposes for the final decision.

Luca Forte Autore