La Corte EDU pronuncia la violazione dell’art. 14 Conv. solo per la seconda ricorrente, ossia, per una donna che lamentava nel ricorso di esser stata discriminata sulla base del suo genere poiché vittima di una violenza domestica, e le vittime di violenza domestica sono in gran parte donne. I giudici di Strasburgo hanno ribadito come, nel godimento dei diritti e delle libertà garantite dalla convenzione, l’art. 14 offre protezione contro il diverso trattamento di persone che si trovano in situazioni simili, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole. Il diritto a non essere discriminati nel godimento dei diritti garantiti dalla convenzione, viene violato anche quando, come in questo caso, gli Stati, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole non riescono a trattare diversamente persone le cui situazioni sono giuridicamente differenti. Nel caso di specie, la ricorrente, essendo stata trattata allo stesso modo degli altri beneficiari di prestazioni abitative, soggetti ad una riduzione dei contributi, veniva particolarmente pregiudicata da tale misura, in quanto la sua situazione era sostanzialmente diversa per motivi di genere. Nel particolare caso della violenza domestica, i giudici hanno riscontrato che gli Stati hanno il dovere di proteggere l’integrità fisica e psicologica di un individuo dalle minacce di altre persone , anche in situazioni in cui vi è il diritto dell’individuo al godimento della propria casa |