La CEDU su privazione della potestà genitoriale (CEDU, sez. III, sent. 8 ottobre 2019, ric. n. 58724/14)

La Corte Edu si pronuncia sul caso della vedova Magomadova, forzatamente separata dai suoi figli nel 2010. Subito dopo la morte del marito, infatti, i bambini erano rimasti con la famiglia del padre, che aveva arbitrariamente impedito ogni contatto fra madre e figli.
Il cognato, in particolare, aveva avviato tre procedimenti per privarla della potestà genitoriale, accusandola di violazione dei doveri genitoriali e di maltrattamenti.

Ben due sentenze avevano ordinato che i bambini vivessero con la madre, non essendo state provate le suddette accuse, ma non erano mai state eseguite. Nel 2013, infine, il terzo procedimento si era chiuso con la sottrazione alla signora Magomadova della potestà genitoriale.
La donna aveva, così, adito la Corte Edu invocando la violazione dell’art.8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare), lamentando che tale decisione fosse essenzialmente fondata sul fatto di non aver mantenuto contatti con i suoi figli, senza considerare, però, che ciò era avvenuto contro la sua volontà, avendo la famiglia del marito arbitrariamente impedito tali rapporti.

La Corte ha riscontrato, in particolare, che le autorità non solo erano state inattive per anni di fronte a tale situazione, ma alla fine, in modo del tutto irragionevole, avevano spostato la responsabilità sulla ricorrente.
Tali decisioni, peraltro, non avevano tenuto in debito conto l’interesse dei bambini, non era mai stata richiesta un’opinione di esperti su questioni di estrema importanza, come il grado di attaccamento dei bambini alla madre, l’effetto che la recisione di tutti i legami con essa avrebbe potuto avere su di loro o sulle capacità genitoriali della donna stessa. Né erano state fornite ragioni per spiegare il perché di una misura così drastica come sottrarre la madre – unico genitore sopravvissuto – ai suoi figli, senza esplorare alternative di meno vasta portata.

Di qui la conclusione di una interferenza arbitraria e gravemente sproporzionata del diritto della ricorrente al rispetto della vita privata, ai sensi dell’art.8 Cedu.

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