La CEDU su diritto all’istruzione, identità linguistica e culturale (CEDU, sez. II, sent. 17 settembre 2019, ric. n. 40942/14)

Microsoft Word – CEDU, 17 settembre 2019, ric. n. 40942-14

La Corte Edu si pronuncia sul caso di 18 cittadini moldavi, 5 alunni, 3 genitori di alunni e 10 membri del personale di alcune scuole di lingua rumena/moldava, operanti in una zona sotto il controllo delle autorità dell’autoproclamata “Repubblica moldava di Transnistria” (la “MRT”). Tali scuole erano registrate presso il Ministero della Pubblica Istruzione moldavo, usavano l’alfabeto latino e seguivano un programma approvato dal medesimo Ministero. Tuttavia, ai sensi dell’art. 12 della Costituzione “MRT”, le lingue ufficiali della “MRT” sono moldavo, russo e ucraino. Inoltre, in base alla legge “MRT” sulle lingue (adottata l’8 settembre 1992), il moldavo deve in ogni caso essere scritto con l’alfabeto cirillico e l’uso dell’alfabeto latino può addirittura costituire un reato. Ebbene, secondo i ricorrenti, durante l’anno scolastico 2013-2014, le autorità “MRT” avrebbero orchestrato una campagna di intimidazione contro le suddette scuole. Essi lamentavano, in particolare, ispezioni fiscali e sanitarie; riscossioni di dazi; aumenti dell’affitto; congelamento di conti bancari, interruzioni nella fornitura di elettricità e gas; arresti e perquisizioni doganali dei membri del personale delle scuole colti nel tentativo di riscuotere denaro per pagare i salari degli insegnanti, nonché sequestri dei loro beni; perquisizioni di alunni, ecc. Pertanto, sulla scorta dell’art.2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione) Cedu, 8 ricorrenti (5 alunni e 3 genitori di alunni) hanno denunciato l’adozione di misure volte a molestarli e intimidirli a causa della loro scelta di perseguire l’educazione loro o dei loro figli in scuole di lingua rumena/moldava. Invocando poi l’art.8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, 10 ricorrenti (membri di personale delle scuole) hanno lamentato di aver subito molestie a causa della loro scelta di usare la lingua rumena/moldava, con conseguente violazione del loro diritto all’identità linguistica e culturale. Infine, tre ricorrenti (membri del personale) hanno, altresì, lamentato la violazione dell’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per essere stati illegalmente privati della loro libertà, nonché la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata), in ragione delle perquisizioni e dei sequestri dei loro beni. La Corte Edu ha, innanzitutto, riconosciuto l’interferenza con i diritti degli alunni e dei genitori ricorrenti garantiti dall’art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, non essendo possibile ravvisare nelle misure adottate dalle autorità della “MRT” nei confronti delle scuole in questione il perseguimento di alcun obiettivo legittimo. Ed invero, la Corte ribadisce come la politica linguistica della “MRT” fosse volta alla russificazione della lingua e della cultura della comunità moldava insediata nella regione della Transnistria, in conformità con gli obiettivi politici generali della ‘”MRT”, che mirava ad unirsi alla Russia, separandosi dalla Moldavia. Di qui il riconoscimento della avvenuta violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1, non già da parte delle autorità moldave (che avevano compiuto considerevoli sforzi per proteggere gli interessi dei ricorrenti, finanziando le scuole di lingua rumena/moldava in Transnistria, per consentire loro di continuare ad operare e in modo che i bambini potessero ivi continuare la loro scolarizzazione), bensì da parte della Federazione Russa, che aveva esercitato efficacemente il controllo sulla “MRT” nel periodo in questione. La Corte ha parimenti riscontrato da parte della Federazione Russa e non anche della Repubblica di Moldavia, le denunciate violazioni dell’art. 8 e dell’art. 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza).

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