La CEDU sul diritto al matrimonio (CEDU, sez. III, sent. 5 settembre 2019, ric. n. 57854/15)

La Corte EDU ribadisce che l’articolo 12 della convenzione garantisce il diritto fondamentale degli uomini e delle donne di sposarsi e di fondare una famiglia. Ricorda che l’esercizio del diritto al matrimonio ha conseguenze sociali, personali e legali e che il suddetto articolo prevede espressamente che il matrimonio è regolato dalle leggi nazionali, che ne stabiliscono anche le condizioni. Nonostante ciò, gli Stati contraenti, non possono essere lasciati soli nella disciplina di tali condizioni, in quanto, scelte interamente discrezionali, equivarrebbero a potersi spingere fino a vietare l’esercizio del matrimonio stesso, come in questo caso. Il Governo greco, da parte sua, ha ritenuto che il divieto imposto ai ricorrenti servisse al rispetto dell’istituzione della famiglia, ma i Giudici di Strasburgo, a questo proposito ricordano come sia necessario esplicitarne i motivi “etici”. Non essendo avvenuto ciò, il riconoscimento dell’invalidità del matrimonio dei ricorrenti, ha limitato in modo sproporzionato il loro diritto a sposarsi.

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