La CEDU sul cumulo di condanne emesse da due Stati membri (CEDU, sez. III, sent. 29 agosto 2019, ric. n. 29068/17)


La Corte Edu si pronuncia sul caso di cinque cittadini spagnoli condannati per reati di terrorismo prima in Francia e poi anche in Spagna.
I tribunali francesi avevano condannato i ricorrenti alla reclusione per reati legati all’organizzazione terroristica ETA (i primi quattro) ed all’organizzazione terroristica GRAPO (il quinto).
Le condanne, tra il 1994 e il 2009, riguardavano reati commessi in Francia tra il 1993 e 2003 e le pene furono scontate in quel paese.
Successivamente, i ricorrenti furono condannati in Spagna ad un massimo di 30 anni di reclusione per reati commessi prima di quelli di cui erano già stati condannati in Francia.
I ricorrenti avevano chiesto che le pene detentive già scontate in Francia fossero prese in considerazione ai fini del calcolo della durata massima (30 anni) della detenzione in Spagna, richieste respinte sia dall’Audiencia Nacional che dalla Corte Suprema.
Successivamente i ricorrenti avevano presentato anche un ricorso per amparo al giudice costituzionale spagnolo, che aveva dichiarato i primi quattro ricorsi inammissibili, non avendo ravvisato alcuna violazione dei diritti fondamentali, e respinto il quinto ricorso, poiché non erano state fornite ragioni sufficienti a fondarne la rilevanza costituzionale.
Di qui la decisione di adire, infine, anche i giudici di Strasburgo, invocando la violazione dell’articolo 7 § 1 (nessuna punizione senza legge) e dell’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I giudici di Strasburgo, nel riunire i cinque ricorsi ai fini della decisione, sottolineano la circostanza, già rilevata dalla Corte Suprema, per cui la legislazione nazionale non aveva mai previsto il cumulo di condanne già scontate in un altro Stato ai fini del computo della durata massima della detenzione in Spagna, mentre con la legge organica n. 7/2014 del 12 novembre 2014, in vigore dal 3 dicembre 2014, il legislatore spagnolo ha poi espressamente escluso il cumulo delle condanne emesse in un altro Stato membro con quelle emesse in Spagna per reati commessi prima
che una condanna fosse disposta dai tribunali dell’altro Stato membro (articolo 14, paragrafo 2), per cui i ricorrenti non potevano vantare alcun legittimo affidamento su tale possibilità.
La Corte Edu, così, dopo aver ribadito, richiamando la propria giurisprudenza pertinente (Picabea Ugalde c. Spagna), che il proprio compito consiste nello stabilire se i tribunali nazionali abbiano o meno modificato la gravità delle sanzioni inflitte ai ricorrenti, ha escluso tale effetto nel caso di specie, constatando che le decisioni nazionali controverse non hanno modificato la durata massima delle pene in Spagna, che è sempre stata fissata in 30 anni di reclusione per ciascuno dei ricorrenti.

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