La CEDU sui diritti e sulle libertà dei detenuti (CEDU, sez. XIII, sent. 29 agosto 2019, ric. n. 74141/10)


Nella sentenza in esame, la Corte EDU riscontra numerose violazioni della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In generale la Corte si pronuncia sui diritti del detenuto. Nello specifico vengono riscontate la violazione: della proibizione della tortura (art. 3 conv.); del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 conv.); del diritto ad un equo processo (art. 6 conv) e del diritto al rispetto alla vita privata e familiare (art. 8 conv.).
In riferimento ai primi due articoli, se ne riscontra la violazione nei casi in cui i tribunali nazionali trattengono il richiedente in detenzione, basandosi essenzialmente sulla gravità delle accuse e ricorrendo a formule stereotipate senza menzionare fatti specifici o senza considerare altre misure preventive. Nel caso in esame la custodia cautelare è durata per un periodo maggiore di tre anni. Per ciò che attiene all’art. 6 della convenzione, la Corte ritiene che il tribunale russo non abbia adottato misure per limitare gli effetti della mancanza di pubblicità, violazione che non è stata sanata neanche dalla corte d’appello che poteva porne rimedio. In ultimo, ma non per importanza, la violazione dell’art. 8 sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Come noto, le interferenze da parte delle autorità pubbliche nell’esercizio di questo diritto possono esserci solo nella misura in cui tale interferenza è prevista dalla legge e quando essa costituisce una misura necessaria (nei casi espressamente indicati dallo stesso art. 8). La corte ha riscontrato l’eccesso delle restrizioni poste alla possibilità per l’interessato di ricevere visite familiari all’interno del carcere.

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