Tutela giudiziale delle minoranze parlamentari e giurisdizionalizzazione del conflitto politico. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale

Il saggio analizza, in primo luogo, l’ordinanza n. 17 del 2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato infra-organico, occorso nel procedimento legislativo del disegno di legge di bilancio presso il Senato della Repubblica, e ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione soggettiva del singolo parlamentare quale ‘potere dello Stato’ ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.
Seguendo l’iter argomentativo della Corte, il contributo osserva in modo critico le motivazioni esplicate circa il mancato riconoscimento della legittimazione della minoranza qualificata e del gruppo parlamentare e, in maniera più analitica, quelle relative alla nuova legittimazione favorevolmente riconosciuta al singolo parlamentare. Si evidenziano, inoltre, le plurime criticità ed asimmetrie che emergerebbero dalle argomentazioni della Corte circa la mancanza del requisito oggettivo, che sembra essere stato accertato ma non dichiarato in ragione del mancato raggiungimento di una discrezionale ‘soglia di evidenza’, priva di una previsione legale, e della sussistenza di una serie di c.d. cause di giustificazione, rinvenute e addotte dalla Corte medesima.
Il contenuto controverso dell’ordinanza n. 17, in secondo luogo, fornisce l’occasione per evidenziare, a livello generale, le lacune giuridiche di cui soffre la tutela giudiziale delle minoranze e dell’opposizione parlamentare nel nostro ordinamento giuridico; pertanto, in un progressivo aumento del conflitto tra poteri al limite della sua incostituzionalità, e considerando i limiti normativi e funzionali della Corte costituzionale, si considera urgente e non più procrastinabile prevedere in Costituzione una formale per quanto circoscritta giurisdizionalizzazione del conflitto politico e l’accesso diretto delle minoranze parlamentari alla Corte. Solo percorrendo questa via, infatti, potrebbe essere assicurata una maggiore tutela alle minoranze parlamentari e potrebbe evitarsi di investire la Corte costituzionale di poteri, responsabilità e funzioni di cui non è formalmente titolare, costringendola talvolta a forzare il proprio perimetro funzionale ed ontologico, tale da adottare pronunce controverse e problematiche come la stessa ordinanza n. 17.

The article analyzes the ordinance n. 17 of 2019 by which the Constitutional Court declared the inadmissibility of a conflict of powers occurred in the budgetary process at the Senate. For the first time, a member of Parliament is recognised as a ‘state power’, according to art. 37 of law n. 87 of 1953. Following the Court’s arguments, the contribution critically elaborates on the reasons provided for the non-recognition of the qualified minority and of the parliamentary group, as compared to an individual MP. In particular, the lack of objective requirements, due to a failure to achieve a discretionary ‘evidence threshold’ leads to a number of exemptions pointed out by the Court, which will be further examined. Eventually, the article questions whether it should be up to the Court to ensure a “judicialised” protection to parliamentary minorities and individual MPs, considering its normative and functional limits; and argues that such limits may be re-structured in order to avoid compelling the Court to politically sensitive judgments that could undermine its legitimacy in the overall system.