La CEDU sulla violazione sostanziale e procedurale dell’articolo 8 della Convenzione (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2018, ric. n. 54969/09)

La Corte Edu, pronunciandosi in tema di Diritto al rispetto della vita privata degli individui, segna un’importante distinzione tra violazione procedurale e violazione sostanziale dell’art. 8 della Convenzione. I ricorrenti lamentano come la negligenza medica abbia causato l’invalidità irreversibile del proprio figlio e come il sistema sanitario turco nel suo insieme non sia riuscito a dare un’adeguata risposta in conformità all’obbligo imposto dall’art. 8. I giudici di Strasburgo sottolineano come la violazione del succitato articolo possa essere inquadrata solo sotto l’aspetto procedurale in quanto, per avere una violazione sostanziale c’è bisogno dell’esistenza di circostanze molto eccezionali di responsabilità dello Stato a causa delle azioni e delle omissioni dei soggetti “fornitori” dell’assistenza sanitaria. I casi eccezionali individuati dalla Corte sono essenzialmente due: il primo si verifica nel caso in cui viene messo consapevolmente in pericolo di vita un paziente, negandogli l’accesso ai trattamenti salvavita; il secondo è individuabile in situazioni in cui un paziente non ha avuto accesso a tali trattamenti a causa di disfunzioni sistemiche o strutturali nei servizi ospedalieri e dove le Autorità sapevano, o avrebbero dovuto sapere, di questo rischio e non hanno adottato le misure necessarie per impedirne la realizzazione.

Redazione Autore