Ritardo nell’esecuzione di una decisione di rilascio di un detenuto: violato l’art. 5 §1 (CEDU, sez. I, sent. 25 aprile 2019, ric. n. 62824/16)

La Corte si pronuncia su una delicata ed intricata vicenda giudiziaria relativa ad una donna immigrata, affetta da gravi disturbi mentali, sottoposta ad una lunga detenzione. Tale detenzione era stata ritenuta illegittima dalla Corte Suprema britannica limitatamente al periodo 4 marzo 2011 – 6 luglio 2011, a causa del ritardo nell’attuazione di una decisione di rilascio. I Giudici di Strasburgo, pur ritenendo comprensibili e spesso inevitabili i ritardi nell’esecuzione di una decisione di rilascio di un detenuto, in considerazione di difficoltà pratiche relative al funzionamento dei tribunali ed all’osservanza di particolari formalità, colgono l’occasione per sottolineare che è compito delle autorità nazionali fare tutto il possibile per ridurre al minimo tali disfunzioni. Spetta, infatti, agli Stati Contraenti organizzare i propri sistemi giurisdizionali in modo tale da consentire alle autorità interne di ottemperare all’obbligo di evitare privazioni ingiustificate della libertà personale. Di qui il riconoscimento dell’avvenuta violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.

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